LEGGE 104/ MALATTIA

INDAGINI LEGGE 104/92 E FALSA MALATTIA

 

Le aziende si rivolgono all’investigatore privato, agenzia investigativa autorizzata a causa delle troppe e prolungate assenze effettuate dai propri dipendenti dal posto di lavoro.

Molto spesso le assenze vengono giustificate da certificati medici che concedono periodi prolungati di astensione dal lavoro, destando nel datore di lavoro sospetti sulla sincerità delle motivazioni addotte. Durante il colloquio iniziale con il titolare dell’azienda spesso a l’investigatore privato viene riferito che altri dipendenti o conoscenti hanno casualmente visto il soggetto “malato” intento a svolgere sport non confacenti al suo stato cagionevole di salute o addirittura impegnato a praticare altra attività lavorativa, talvolta palesemente concorrenziale con quella ufficiale e primaria.

Il titolare dell’azienda visto lo stato delle cose si rivolge magari dopo aver consultato il proprio legale all’investigatore privato titolare di una agenzia investigativa, al quale conferirà specifico mandato atto ad accertare cosa faccia il dipendente durante i periodi di malattia, verificando se le assenze siano realmente giustificate. L’investigatore privato raccoglierà tutte le informazioni necessarie e conosciute dal titolare dell’azienda utili per dare inizio all’ indagine. Spesso è opportuno effettuare dei primi accertamenti, riscontri e investigazioni per verificare e integrare quando già fornito dal mandante.

Questo è indispensabile visto che spesso il titolare della ditta anche se in buona fede, potrebbe fornire dati inesatti, sbagliati o addirittura fuorvianti.

Oltre alle investigazioni specifiche, potrebbe essere utile una ricerca camerale per accertare se il domandato sia o meno titolare o socio di una azienda.

A volte questa ricerca può fornire risultati strepitosi ai fini della risoluzione dell’indagine, come ad esempio la titolarità da parte della persona oggetto delle investigazioni private, di una impresa che svolge la stessa attività praticata dall’azienda committente!

Se così fosse, oltre ad ottenere il certificato comprovante tale iscrizione, l’investigatore privato potrebbe recarsi presso la sede, ufficio, cantiere individuato allo scopo di farsi rilasciare un preventivo scritto magari stilato di proprio pugno proprio nei giorni della malattia e/o usufruire di tale attività, così divenendo suoi clienti e magari poterlo osservare all’opera, divenendo a tutti gli effetti un testimone in sede giudiziale.

Successivamente l’investigatore privato pretenderà la fattura che verrà allegata al rapporto di servizio come prova documentale.

Il più delle volte la visura camerale da esito negativo, l’investigatore privato con molta cautela e riservatezza può procedere con un primo sopralluogo informativo nei pressi del domicilio del richiesto, nell’intento di carpire qualche informazione dai vicini, dal portiere, esercente ect .., se questi vi abiti realmente, trascorra le giornate in malattia e tutto quanto utile all’investigazione che si sta svolgendo.

Se il reperimento delle informazioni è ben argomentato e giustificato e si saranno ponderate e preparate in precedenza le motivazioni e le domande da porre si riesce ad ottenere notizie molto utili per l’investigazione sul dipendente in malattia che si sta svolgendo.

Naturalmente le risposte saranno le più disparate, sta in malattia, lo trova dal fratello, va spesso a passeggio, lo può trovare dalle ore alle ore, ect.

In virtù di esse, se positive per la nostra investigazione potremmo proseguire nell’approfondimento dei fatti e nel reperimento di prove inconfutabili.

Successivamente il datore di lavoro, in funzione della nostra relazione scritta e dettagliata e degli eventuali allegati potrebbe licenziare il dipendente che solitamente ricorre avverso il provvedimento.

Di conseguenza l’investigatore privato deve prestare la massima attenzione nello svolgimento dell’investigazione ed essere esaurienti, esatti, precisi, circostanziati e fornire prove inoppugnabili.

Infatti, spesso la parte, ovviamente in questi casi “avversa”, tramite il proprio legale, sindacato, cercherà ogni appiglio, ed è solita invocare alcuni articoli della Costituzione della Repubblica come ad esempio: (principi fondamentali: 1/2/4; rapporti economici: 35) Dello statuto dei lavoratori 2/3/5 e altri della cosiddetta legge sulla privacy 675/96 ora codice della privacy ma: L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali in proposito si è già espressa, dichiarando lecito l’operato dell’investigatore privato autorizzato nelle circostanze sopra illustrate; aggiungendo che l’uso delle informazioni adoperate da parte del datore di lavoro ed ottenute tramite l’investigatore privato, atte a soddisfare la legittima esigenza di far valere un proprio diritto in sede giudiziaria (art.10 punto 4 e art.20 lett. g) è lecito anche senza il consenso dell’interessato (art.12 lett. h).

Da parte sua il Magistrato persino con una sentenza della suprema corte di cassazione la n.5407 del 6/6/90, ha giudicato lecita l’attività di indagine effettuata dall’investigatore privato, per conto di un datore di lavoro a carico di un dipendente assente per malattia.

Se le investigazioni sopra citate non avessero fornito i risultati ipotizzati, si potrà effettuare un accurato servizio di pedinamento a carico del richiesto, durante i giorni della sua malattia, atto ad accertare se egli: esca o meno dalla propria abitazione; ove si rechi; in compagnia o da solo, a piedi o alla guida di veicoli; pratichi particolari attività sportive magari a livello agonistico; svolga mansioni lavorative in proprio per conto terzi, concorrenziali a quelle dall’azienda della quale è dipendente.

Intuitivamente, secondo i casi, esistono altre tecniche investigative che l’investigatore privato giudicherà se è o meno il caso di eseguire.

Inoltre l’investigatore privato non dovrà mai innamorarsi dell’ipotesi colpevolista, infatti non è assolutamente scontato che un lavoratore debba obbligatoriamente esplicare altre attività lavorative durante il periodo di malattia.

Se ha il dubbio che un suo dipendete possa svolgere una attività lavorativa durante il periodo di malattia o ha dei dubbi sul corretto utilizzo della legge 104/92, non esiti a contattare L’Investigatore privato D&I che da opera da trent’anni opera nel settore delle investigazioni private e svolge la sua attività in Italia ed all’estero.

Siamo operativi in poco tempo nelle seguenti città:

Città Metropolitana di Milano, Milano, Bergamo (Provincia di Bergamo), Brescia (Provincia di Brescia), Como (Provincia di Como), Cremona (Provincia di Cremona), Lecco (Provincia di Lecco), Lodi (Provincia di Lodi), Mantova (Provincia di Mantova), Monza (Provincia di Monza e Brianza), Pavia (Provincia di Pavia), Sondrio (Provincia di Sondrio), Varese (Provincia di Varese),

 

LEGGE 104/ MALATTIAultima modifica: 2021-09-12T16:05:32+02:00da infodetectiveprivato