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AGEVOLAZIONE PRIMA CASA : L’acquisto delle pertinenze ma cosa sono ??
Dal codice civile secondo cui :
sono pertinenze le cose , la nozione di pertinenza viene chiarita nell’articolo 817 destinate in modo durevole a servizio oa ornamento di un’altra cosa ,
La destinazione puo’ essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima ,
Si può quindi desumere che affinché sussista un rapporto pertinenziale tra due beni siano necessari due pressupposti
- oggettivo: la destinazione deve essere caratterizzata dal requisito di durevolezza, da intendersi che il rapporto pertinenziale non sia meramente occasionale, e deve essere ad ornamento di un’altra cosa da intendersi come bene principale;
- soggettivo: la volontà del proprietario o titolare di un diritto su entrambe le cose di porre la pertinenza in un
- rapporto di strumentalita’ funzionale nei confronti del bene principale .
- Sull’argomento bisogna fare riferimento anche alla sentenza N.25127 del 30 Novembre 2009 della Cassazione la quale mette inoltre in risalto che «Se la scelta pertinenziale non è giustificata da reali esigenze (economiche, estetiche o di altro tipo),non può avere valenza tributaria, perché avrebbe l’unica funzione di attenuare il prelievo fiscale,
- eludendo il precetto che impone la tassazione in ragione della reale natura del cespite
Al verificarsi delle condizioni prima elencate le agevolazioni per la prima casa competono allo stesso modo per l’acquisto, delle
sue pertineze , acnhe se effettuato con atto separato , ma solo per una pertineza per ciascuna delle segeunti categoria catastali :
-a c/2 ( cantina o soffitta )
-b c/6 ( garage o box auto )
-c c/7 ( tettoia o posto auto )
Le unita’ immobiliari classificate ( o classificabili ) nelle citate categorie catastali possono anche trovarsi in prossimita’ dell’abitazione principale ( comunque non in un punto distante o addirittura in un altro comune ) ma di fatto ,devono essere destinate in modo durevole a servizio della casa di abitazione .
-AGEVOLAZIONE PRIMA CASA : Casi particolari
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CONIUGE IN REGIME DI COMUNIONE DEI BENI :
Nel caso in cui i due coniugi sono i comunione legale acquistino un appartamento da adibire ad abitazione principale ma solo uno dei due possegga i requisiti soggettivi per fruire dell’agevolazione prima casa ( in quanro ad esempio l’altro coniuge abbia acquistato casa prima del matrimonio ovvero in regime di separazione dei beni) il benedicio si applica in misura del 50 % ,cioe’ limitatamente alla quota acquistata dal coniuge in possesso dei requisiti richiesti .
-Si aplica il 50% limitatamente alla quota aquisita.
Titolari di nuda proprieta’ su altre abitazioni :
L’agevolazione prima casa e riconosciuta anche all’acquirente o ai coniugi che siamo titolari del diritto di nuda proprieta’ su altra casa di abitrazione situata nelle stesso es comune di SANTARCANGELO DI ROMAGNA incui si trova l’immobile che viene aquistato ,sempre che ricorano le altree condizioni previste per legge , il beneficio spetta pero solo se la nuda propoirta’ sia stata acquistata senza fruire in precedenza dell’agevolazione prima casa.
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ACQUISTI SI ULTERIORI QUOTE DELLO STESSO IMMOBILE :
Si puo’ fruire dell’agevolazione prima casa , in presenza di tutti gli altri requisiti soggettiti e oggettivi previsti per legge , anche :
quanto si acquistano quote di un immobile di cui si e’ gia propritari di una parte .
Sulla stessa casa di abitazione l’agevolazione spetta anche nei seguenti casi :
a- Quando cha ha diritto di usufrutto ,uso o abitazione acquista la nuda proprieta’ dell’immobile .
b- Quando il nudo propietario acquista il ditirro di usufrutto ,uso o abitazione , acquisto di abitazione contigua
INOLTRE L’AGEVOLAZIONE PRIMA CASA SPETTA ANCHE NELLE SEGEUNTI DUE IPOTESI :
a- Quando si acquistano due appartamenti contigui destianti a costituire un’unica unita’ abitativa , purche ?, l’abitazione conservi ,anche dopo la riunione delgl iimmobili , le caratteristiche di non lusso
b- Quando si acquista un immobile contiguo ad altra casa di abitazione gia ‘ acquistata fruiendo dei benefici prima casa ( ad esempio quando si acquista una stanza contigua ).
ACQUISTO DI ABITAZIONE IN CORSO DI COSTRUZIONE :
-Anche quando si acquista un immobile non ultimato si puo’ beneficiare dell’agevolazione fiscale ,sempre in presenza di tutti i requisiti previsti per legge e ammesso che l’immobile assuma le caratteristiche di abitazione principale non di lusso
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CITTADINO ITALIANO NON RESIDENTE :
Chi e’ emigrato all’estero puo’ aquistare un immobile in regime agevolato a prescindere della sua ubicazione sul territorio nazionale .
ovviamente , l’agevolazione spetta qualora sussistano gli altri requisiti , e in particolare condizione che l’immobile sia acquistato come prima casa .
Non e’ necessario per l’aquirente stabilire entro 18 mesila residenza nel comune in cui e situato l’immobile acquistato .
Ai contribuenti che non hanno la cittadinanza italaina , l’agevolazione spetta solo in presenza di tutte le condizioni previste e , in particolare ,quando l’acquirente ha la residenza nel comune in cuisi trova l’immobile aquistato ( o la stabilisce entro 18 mesi ).
PER MANDATI DI VENDITA O DI ACQUISTO DI IMMOBILI CONTATTATEMI per informazioni
CANDUCCI GEOM FRANCESCO
cell 342 56 02 621
SERVIZIO IMMOBILIARE
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