La responsabilità professionale dell’avvocato ai sensi degli artt. 2230 (e seguenti),1176, 1218, 2236, e 2946, del codice civile.
La responsabilità professionale dell’avvocato si fonda sul contratto che lo lega al proprio assistito in virtù del quale si impegna a prestare, in tutta diligenza, competenza, e perizia, la propria opera professionale, sia giudiziale, sia stragiudiziale, in favore del suo cliente.
Questo rapporto è regolato dall’art. 2230 c.c., e seguenti, contenente le norme sul mandato.
La responsabilità professionale dell’avvocato è rubricata, invece, agli artt. 1176, 1218 e 2236 c.c...
Articolo originale di Stefano Ligorio.
La responsabilità professionale dell’avvocato ai sensi degli artt. 2230 (e seguenti),1176, 1218, 2236, e 2946, del codice civile.ultima modifica: 2021-03-05T19:34:00+01:00da