Dal 2021 non esiste più l’obbligo della tassa annuale di 12 euro per chi possiede una radio ricetrasmittente di debole potenza, ossia i CB e le PMR446.

Codice delle Comunicazioni Elettroniche

20 gennaio 2022

Dal 2021 non esiste più l’obbligo della tassa annuale di 12 euro per chi possiede una radio ricetrasmittente di debole potenza, ossia i CB e le PMR446.

Salve Sig. Mancin,

in esito a quanto richiesto specifico che con il Decreto Legge 16 luglio 2020  n. 76 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 16 luglio 2020 ha  introdotto modificazioni al  Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D. lgs 259/03). Con l’art. 38, c. 1, lettera g) del succitato D.L. n. 76, per gli apparati in banda cittadina CB e PMR446  viene soppresso l’obbligo della presentazione della dichiarazione di cui all’art. 145 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche per cui vengono abrogati i commi 3 e 4 dello stesso all’art. 145. Inoltre viene abrogato il comma 2 dell’art. 37 dell’allegato 25 al Codice delle Comunicazioni Elettroniche per cui non risulta più dovuto il contributo annuale di € 12,00 per l’esercizio dei succitati apparati.

Cordialmente saluto.

Ass.te Amm.vo Stefania Favaretto

Ministero dello Sviluppo Economico

DGAT div. VII – Ispettorato territoriale Veneto

Via Torino, 88 – 30172 Mestre – VE

Tel. 041 9654109 – cell. 3346880132

e-mail: it.veneto@mise.gov.it

pec: dgat.div07.ispvnt@pec.mise.gov.it

https://cnaveneto.it/non-si-paga-piu-limposta-per-radio-cb-e-pmr446-strumento-che-nella-categoria-era-conosciuto-come-baracchino/

SWL L’ATTESTATO DELL’ATTIVITA’ DI ASCOLTO

SWL L’ATTESTATO DELL’ATTIVITA’ DI ASCOLTO non è più obbligatorio in Italia.

Il DPR 5 ottobre 2001 n. 447 Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001,

“Regolamento recante disposizioni in materia di licenze individuali e di autorizzazioni generali per i servizi di telecomunicazioni ad uso privato” ART. 43 (ASCOLTO)

Art. 43 (Ascolto)

1. È libera l’attività di solo ascolto sulla gamma di frequenze attribuite al servizio di radioamatore.

IL DPR 447/01

Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 447 “Regolamento recante disposizioni in materia di licenze individuali e di autorizzazioni generali per i servizi di telecomunicazioni ad uso privato” (G.U. Supplemento ordinario n.300 del 28.12.2001)
http://www.infodomus.it/radio/disposizioni/dpr447_01completo.htm , sancisce e stabilisce, al di là di ogni ragionevole dubbio e possibile interpretazione, che per ascoltare le bande assegnate al Servizio di Amatore, non occorre più nessun permesso, nessuna autorizzazione, nessuna licenza, nessuna dichiarazione: mettersi all’ascolto delle bande utilizzate dai radioamatori è assolutamente libero, lecito, permesso. Di fatto tutte le “autorizzazioni per l’installazione di una stazione radio di solo ascolto delle bande dei radioamatori decadono .

Articolo 9 (Ascolto)

L’attestato dell’attività di ascolto non è più obbligatoria, se desiderate la sigla distintiva relativa all’attività radioamatoriale di solo ascolto-SWL (Short Wave Listener ) per inserirla nella propria QSL o per partecipare a contest, diplomi , allora potete richiedere SWL.

Articolo 9 (Ascolto)

1. I soggetti di cui all’art. 43 del dPR n. 447/2001, che intendono ottenere un attestato dell’attività di ascolto, possono richiedere, con domanda in bollo conforme all’allegato F, l’iscrizione in apposito elenco e l’assegnazione di una sigla distintiva, da apporre su copia della domanda stessa o su documento separato conforme al modello di cui all’allegato G.

2. La sigla distintiva relativa all’attività radioamatoriale di solo ascolto-SWL (Short Wave Listener) è formata da: “lettera I (Italia), numero di protocollo, sigla della provincia di appartenenza”.

Il Certificato di SWL viene rilasciato anche da SWARL Short Wave Amateur Radio Listenin, (free) valido per diplomi-contest-QSL.

Un radioricevitore, qualunque sia la sua tipologia, è sempre e solamente un ricevitore e mai un ricetrasmettitore, magari utilizzato solo in ascolto. Le leggi italiane sono molto precise in materia: non è possibile detenere un ricetrasmettitore, nemmeno se lo si utilizza solo in ricezione, nemmeno se non ne funziona la parte trasmittente, nemmeno facendone denuncia di possesso, a meno che non si abbia un titolo, che può essere una Licenza di Impianto ed esercizio di Stazione di Radioamatore, una Autorizzazione Generale per l’attività di Radioamatore, una Concessione governativa, una denuncia di inizio di attività su Banda Cittadina o altro (fatto salvo gli apparati ricetrasmettitori di piccola potenza previsti dalla Legge, i cosiddetti LPD o Low Power Devices).

Per ascoltare la radio (che siano Onde Lunghe, Medie, Corte, Ultracorte o altro) non occorre sottoscrivere nessun abbonamento, pagare alcun canone, richiedere alcun permesso, licenza o autorizzazione: per gli scopi concessi e per le bande concesse, l’utilizzo del radioricevitore è assolutamente libero.

Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259
“Codice delle comunicazioni elettroniche” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2003 – Supplemento Ordinario n. 150
Art. 105 – Libero uso
Art. 134 – Attività di radioamatore
Art. 135 – Tipi di autorizzazione
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/03259dl2.htm